AssoAmbiente

News

2022/314/SAEC-NOT/LE

Lo scorso 2 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 151820/2022 ha risposto ad un interpello promosso dal Comune di Arezzo finalizzato a ricevere chiarimenti sui seguenti aspetti relativi ai rifiuti cimiteriali:

  • ammissibilità di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il cimitero comunale centrale dei rifiuti da esumazione ed estumulazione prodotti dai cimiteri comunali periferici, 
  • eventuali eccezioni alla documentazione di trasporto;
  • possibili destinazioni di conferimento. 
     

Il Ministero sul primo punto ha chiarito che ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", e dunque, con riferimento ai rifiuti in esame, “nell’ambito del sito produttivo [area cimiteriale] inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”.

In relazione alla possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti in questione senza il formulario di accompagnamento, come previsto dall'articolo 193, comma 7 del Dlgs 152/2006, il Dicastero ha chiarito che l'eccezione è riservata al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritto all'Albo gestori ambientali (categoria 1, sottocategoria D4); anche il gestore dei servizi cimiteriali, precisa il Ministero, può svolgere "il trasporto in argomento" qualora abbia ricevuto "apposito affidamento dello specifico servizio" da parte del Comune e sia iscritto alla categoria 1 dell'Albo gestori. 

Sull’ultimo punto oggetto dell’interpello il Ministero esclude che i rifiuti in esame possano essere conferiti presso i centri comunali di raccolta in quanto non contemplati nell'elenco di cui all'allegato 1 del Dm Ambiente 8 aprile 2008.

Per eventuali approfondimenti si rinvia all’interpello disponibile qui e alla risposta del Ministero disponibile qui.

» 16.12.2022

Recenti

22 Ottobre 2025
Sentenza TAR Lombardia su obbligo per ARERA di approvazione del PEF validato dall’ETC
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3111 del 06/10/2025 si è pronunciato su alcuni ricorsi proposti da una azienda contro l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) ...
Leggi di +
22 Ottobre 2025
ECOMONDO | Gli Appuntamenti in Fiera | 5 Novembre Stand Assoambiente | Vi aspettiamo!
Incontro realizzato da ASSOAMBIENTE in collaborazione con OMNISYST "Dalla responsabilità estesa del produttore al passaporto digitale del rifiuto: tecnologie per filiere trasparenti e materiali garantiti"
Leggi di +
21 Ottobre 2025
FEAD NEWSLETTER N° 238 – 20 OCTOBER 2025
Newsletter FEAD ottobre 2025
Leggi di +
17 Ottobre 2025
Ecomondo 2025 - stand e appuntamenti di Assoambiente (Rimini 4-7 novembre 2025)
Assoambiente anche quest’anno sarà presente con un proprio stand (Pad. B3 n. 207-306) a Ecomondo, il principale evento fieristico nazionale per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare, che si terrà a Rimini nei giorni 4-7 novembre 2025.
Leggi di +
17 Ottobre 2025
Circular Talks | Conversione del DL 116/2025:  Riflessi normativi su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali | 24 Ottobre 10.30 - 12.00
Il Circular Talk analizzerà nel dettaglio le modifiche normative che incidono su ambiti operativi cruciali: verifica delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti abbandono e deposito temporaneo mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative nuove condizioni di responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL